Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all’art. 6 comma 1 sia che
le stesse si protraggano o meno per l’intero anno solare, deve preventivamente presentare
all’Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.
2. La domanda di concessione, soggetta ad imposta di bollo ove previsto dalla legge, deve essere
redatta sull’apposito modello predisposto dall’Ente e deve contenere:
a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in
possesso;
b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la
sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso,
nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini,
la domanda deve essere sottoscritta dall’amministratore con l’indicazione del numero di codice
fiscale;
c) l’ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si
richiede di occupare;
d) la superficie o l’estensione lineare che si intende occupare;
e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l’occupazione;
f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la
descrizione dell’opera o dell’impianto che si intende eventualmente eseguire;
g) l’impegno del richiedente a sottostare agli obblighi ed alle disposizioni contenute nel presente
Regolamento, ovvero nell’atto di concessione;
h) l’impegno del richiedente a corrispondere l’eventuale cauzione dovuta
La domanda, predisposta secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere presentata:
a) per le occupazioni a carattere annuale:
• almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata per l’inizio dell’occupazione stessa;
b) per le occupazioni a carattere temporaneo:
• almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per l’occupazione della sede stradale con trabattelli, ponteggi, autoveicoli per traslochi o occupazioni simili che non comportino l’emanazione di ordinanze inerenti alla limitazione del transito veicolare;
• almeno 20 (venti) giorni prima dalla data prevista per lavori o occupazioni della sede stradale per i quali è prevista l’emanazione di ordinanze di limitazione del transito veicolare.