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Disciplina della corretta conduzione dei cani e degli altri animali da affezione

Il 30/10/2025 è stata emanata l'Ordinanza Sindacale n. 1 che disciplina le disposizioni riguardanti la corretta conduzione dei cani e degli altri animali da affezione, e l'obbligo della rimozione delle deiezioni canine sul territorio comunale e...
Data:

3 novembre 2025

Tempo di lettura:

2 min

Tipologia

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Descrizione

Il 30/10/2025 è stata emanata l'Ordinanza Sindacale n. 1 che disciplina le disposizioni riguardanti la corretta conduzione dei cani e degli altri animali da affezione, e l'obbligo della rimozione delle deiezioni canine sul territorio comunale e lavaggio del suolo pubblico, al fine di tutelare l’igiene e la sanità pubblica per il rispetto dell'ambiente, della sicurezza, dell’incolumità pubblica e per il rispetto del decoro urbano.

Pertanto è fatto OBBLIGO:

1.
A chiunque conduca cani o altri animali di affezione in vie, aree pubbliche o comunque aperte al pubblico, di essere munito di idonea attrezzatura (sacchetto monouso, paletta o altra attrezzatura adeguata alla dimensione dell’animale, bottiglietta d’acqua, altro liquido di lavaggio autorizzato per uso civile, ecc.) e di provvedere:
 a.
all’immediata asportazione delle deiezioni solide (escrementi);
 b. all’immediato lavaggio delle superfici pubbliche o private interessate da deiezioni liquide (urine) mediante   l’impiego di acqua o altro liquido autorizzato;

2. L’attrezzatura di cui al punto precedente dovrà essere esibita su richiesta della Pubblica Autorità;

3.
Gli escrementi dovranno essere immediatamente raccolti e conferiti nei contenitori della raccolta indifferenziata presso la propria abitazione o nei contenitori installati sul suolo pubblico

E’ VIETATO:

a)
lasciare vagare i cani o altri animali di affezione in vie, aree pubbliche o comunque aperte al pubblico;

b)
l’introduzione, il transito e la sosta dei cani e degli altri animali di affezione, sul manto erboso delle aree verdi comunali (ove vietato da apposita segnaletica) e in tutte le aree da gioco attrezzate;

c)
consentire ai cani o altri animali di affezione di urinare su edifici pubblici, monumenti e veicoli in sosta;

Fatte salve ipotesi di responsabilità penale, chiunque violi le disposizioni di cui alla presente ordinanza è soggetto, ai sensi dell’art.7 bis, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., ad una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00.

Ai sensi dell’art. 16 della L. 24/11/1981, n. 689 è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari a € 50,00 oltre alle spese del procedimento.

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Documenti

A cura di

Ultimo aggiornamento pagina: 03/11/2025 10:20:44

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