Descrizione
Come da Regolamento UE 2019/1157 (art. 5 comma 2 lett a) la scadenza di tutte le carte di identità cartacee è stata anticipata al 3 agosto 2026 indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento.
Pertanto è necessario sostituire il documento cartaceo con la CIE (Carta d’Identità Elettronica) che sarà l’unico documento valido per l’espatrio.
Si invita a richiedere il nuovo documento presso l'Ufficio Anagrafe con adeguato anticipo rispetto alla scadenza della Carta d’Identità attuale, e in ogni caso ben prima del 3 Agosto 2026.
I cittadini iscritti all’AIRE, invece, dovranno necessariamente rivolgersi al Consolato.
La CIE può essere utilizzata anche per accedere ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione.
La procedura di emissione è gestita dal Ministero dell'Interno: per approfondimenti www.cartaidentita.interno.gov.it
All'atto della richiesta, l'operatore identifica il cittadino, acquisisce informaticamente la foto portata dal cittadino, la firma e le impronte digitali, riceve il pagamento e rilascia la ricevuta.
La raccolta delle impronte digitali è obbligatoria come previsto dall'art. 3 comma 2, R.D. n. 773/1931, come modificato dall'art. 40, comma 2 lettera a). In caso di rifiuto da parte del cittadino a rilevare le impronte digitali, il documento non potrà essere rilasciato.
Il sistema inoltra automaticamente la richiesta all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che emette e provvede alla consegna con raccomandata entro sei giorni lavorativi, all'indirizzo indicato. Attualmente non è più possibile la consegna in Comune.
Il foglio di ricevuta ha valore come sostitutivo del documento fino alla consegna della CIE (Circolare del Ministero dell'Interno n. 9/2019 negli "Allegati"). Per la verifica della ricevuta tramite il QR Code presente alla destra della foto del titolare, è disponibile la app VE.DO.
La procedura di emissione è gestita dal Ministero dell'Interno: per approfondimenti www.cartaidentita.interno.gov.it
All'atto della richiesta, l'operatore identifica il cittadino, acquisisce informaticamente la foto portata dal cittadino, la firma e le impronte digitali, riceve il pagamento e rilascia la ricevuta.
La raccolta delle impronte digitali è obbligatoria come previsto dall'art. 3 comma 2, R.D. n. 773/1931, come modificato dall'art. 40, comma 2 lettera a). In caso di rifiuto da parte del cittadino a rilevare le impronte digitali, il documento non potrà essere rilasciato.
Il sistema inoltra automaticamente la richiesta all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che emette e provvede alla consegna con raccomandata entro sei giorni lavorativi, all'indirizzo indicato. Attualmente non è più possibile la consegna in Comune.
Il foglio di ricevuta ha valore come sostitutivo del documento fino alla consegna della CIE (Circolare del Ministero dell'Interno n. 9/2019 negli "Allegati"). Per la verifica della ricevuta tramite il QR Code presente alla destra della foto del titolare, è disponibile la app VE.DO.
Il periodo di validità della carta di identità varia a seconda dell'età del titolare al momento della richiesta del documento; in particolare, la CIE scade al primo compleanno dopo:
- 3 anni dalla data di emissione per i minori di età inferiore ai 3 anni
- 5 anni dalla data di emissione per i minori con un'età compresa tra i 3 e i 18 anni
- 9 anni più i giorni intercorrenti fra la data della richiesta (emissione) e la data di nascita per tutti gli altri.
- 3 anni dalla data di emissione per i minori di età inferiore ai 3 anni
- 5 anni dalla data di emissione per i minori con un'età compresa tra i 3 e i 18 anni
- 9 anni più i giorni intercorrenti fra la data della richiesta (emissione) e la data di nascita per tutti gli altri.
Pertanto scade nel giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente anteriore al termine dei 10 anni decorrenti dalla data di emissione (art. 4 comma 1 del Regolamento Europeo n. 2019/115)
Rilascio a cittadini minorenni
Al fine del rilascio ai minori della carta d'identità valida per l'espatrio, è necessario l'assenso di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci. Almeno uno dev'essere presente, mentre l'altro può compilare e sottoscrivere la Dichiarazione di Assenso al rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio al figlio minore, allegando copia di un proprio documento di identità.
E' necessario l'assenso di entrambi i genitori anche in caso di figli minori conviventi con uno solo degli stessi o affidati ad uno solo dei genitori separati, salvo il caso che nell'atto di separazione gli stessi si siano reciprocamente autorizzati a richiedere documenti validi per l'espatrio dei figli;
La carta di identità deve riportare la firma e le impronte digitali del minore che abbia già compiuto 12 anni, fermo restando che tale firma sarà omessa in tutti i casi di impossibilità a sottoscrivere;
Per il minore di 14 anni, l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio è "subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato - su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla questura o dalle autorità consolari - il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato, analogamente a quanto previsto per il cd. lasciapassare ed il passaporto";
La carta di identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore ai quattordici anni può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci;
Le disposizioni relative al rilascio e alla durata di validità del documento ai minori si applicano anche alle carte d'identità non valide per l'espatrio, rilasciate ai cittadini stranieri.
La carta di identità può essere rilasciata fin dalla nascita.
Cosa serve
Per ottenere il rilascio della carta d'identità è necessario presentarsi personalmente allo sportello comunale, nel giorno e ora stabiliti, con:
- 1 fototessera recente (non più di 6 mesi), a colori su sfondo bianco, a capo scoperto, senza occhiali;
La carta di identità deve riportare la firma e le impronte digitali del minore che abbia già compiuto 12 anni, fermo restando che tale firma sarà omessa in tutti i casi di impossibilità a sottoscrivere;
Per il minore di 14 anni, l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio è "subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato - su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla questura o dalle autorità consolari - il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato, analogamente a quanto previsto per il cd. lasciapassare ed il passaporto";
La carta di identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore ai quattordici anni può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci;
Le disposizioni relative al rilascio e alla durata di validità del documento ai minori si applicano anche alle carte d'identità non valide per l'espatrio, rilasciate ai cittadini stranieri.
La carta di identità può essere rilasciata fin dalla nascita.
Cosa serve
Per ottenere il rilascio della carta d'identità è necessario presentarsi personalmente allo sportello comunale, nel giorno e ora stabiliti, con:
- 1 fototessera recente (non più di 6 mesi), a colori su sfondo bianco, a capo scoperto, senza occhiali;
- la carta d'identità deteriorata o scaduta o in scadenza (può essere rinnovata dal 180° giorno precedente), da consegnare;
- in caso di deterioramento che non permetta di riconoscere il numero del documento, o di smarrimento o di furto, la denuncia presentata alle Forze dell'Ordine e un altro documento di riconoscimento in corso di validità (ad esempio patente di guida, passaporto);
- la carta di identità del Paese di origine, se cittadino comunitario;
- il permesso di soggiorno, registrato, e il passaporto, se cittadino extracomunitario;
- anche in caso di rinnovo, nell'ambito dell'attività di controllo dei dati anagrafici, ai cittadini non italiani può essere richiesta l'esibizione del passaporto/documento di identità del Paese di origine;
- il permesso di soggiorno, registrato, e il passaporto, se cittadino extracomunitario;
- anche in caso di rinnovo, nell'ambito dell'attività di controllo dei dati anagrafici, ai cittadini non italiani può essere richiesta l'esibizione del passaporto/documento di identità del Paese di origine;
- se la richiesta è effettuata da parte di tutore, curatore o amministratore di sostegno, è opportuno esibire copia della nomina e giuramento.
IL COSTO PER L'EMISSIONE DELLA C.I.E. E' DI € 22,00
A cura di
Ultimo aggiornamento pagina: 17/10/2025 10:08:55